Cos’è l’IMU – Imposta municipale propria
É la nuova imposta che va pagata per tutti gli immobili di cui siete proprietari, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, o su cui avete un altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione…).
• Che cos’è l’abitazione principale?
L’abitazione principale è la casa in cui il contribuente e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Deve essere inoltre composta da una sola unità immobiliare. Se l’abitazione ha più unità immobiliari, solo una può essere considerata abitazione principale, le altre sono classificate come altri immobili. Sull’abitazione principale e le sue pertinenze si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%.
Nota bene: se i componenti del nucleo familiare vivono e hanno la residenza in case diverse, nello stesso Comune, l’aliquota agevolata dello 0,4% (abitazione principale) si applica solo su uno dei due immobili. Sull’altro, invece, si applica l’aliquota dello 0,76% (altri immobili).
• Che cosa sono le pertinenze dell’abitazione principale?
Le pertinenze dell’abitazione principale sono:
categoria catastale C/2:
- la cantina
- la soffitta
categoria catastale C/6:
- il posto auto scoperto
- il box
categoria catastale C/7:
- il posto auto coperto e le tettoie
Chi incassa l’IMU
L’IMU sull’abitazione principale (più le pertinenze) e quella sui fabbricati rurali ad uso strumentale è interamente destinata al Comune.
Va, invece, allo Stato l’IMU calcolata sulla metà dell’aliquota di base (0,76%), prevista per tutti gli altri immobili. Questo significa che lo Stato incassa sugli immobili diversi dall’abitazione principale l’IMU calcolata con l’aliquota dello 0,38% (metà di 0,76%).
Chi deve pagare l’IMU
Devono pagare l’ IMU:
- i proprietari di:
- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni destinati a qualsiasi uso
- chi ha sull’immobile il diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie
- chi ha in concessione un’area demaniale
- i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso.
Inoltre devono pagare l’IMU:
- Il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale. Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU;
- Il coniuge a cui il Tribunale assegna la casa coniugale in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio. L’altro coniuge non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.
Chi è in affitto non deve pagare l’IMU.
Scarica il libretto informativo per calcolare e pagare l’IMU.
Aliquote
Aliquote per il saldo
Per calcolare il saldo dell’IMU bisogna usare le nuove aliquote decise il 25 ottobre 2012 dal Consiglio Comunale. Leggi quali sono.
Aliquote per l’acconto
Le aliquote che ha deliberato il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni (delibera n. 22 del 24.04.2012) sono:
- 0,4 % (aliquota ridotta) per:
a) l’abitazione principale e le sue pertinenze (box, cantina, soffitta, posto auto, tettoia) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Questa aliquota può essere applicata a 1 sola pertinenza per categoria e su massimo 3 pertinenze in tutto. Esempio: se possedete 2 box e 1 cantina per un’abitazione principale, solo su un box e sulla cantina avete diritto all’aliquota dello 0,4%. Sull’altro box pagate l’aliquota dello 0,76%.
Nota bene: Quando le pertinenze sono accatastate con l’abitazione dovete far riferimento alla categoria alla quale apparterrebbero se fossero accatastate a parte.
Esempi:
- se la cantina classificabile in C/2 risulta accatastata insieme all’abitazione principale, avete diritto all’aliquota dello 0,4% solo per altre due eventuali pertinenze, classificate come C/6 o C/7. Su una seconda pertinenza classificabile in C/2, invece, pagate lo 0,76%.
- se con la casa sono accatastate soffitta e cantina (entrambe C/2), poiché non si può scegliere e non si può scindere la rendita catastale, si può avere l’agevolazione solo per un’altra pertinenza purché classificata in C/6 o C/7.
b) le abitazioni di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se, però, queste abitazioni non sono affittate. Se lo sono, invece, si applica l’aliquota dello 0,76%.
Nota bene: per ottenere l’aliquota ridotta dello 0,4%, gli anziani, i disabili (o i loro tutori) devono fare domanda all’ufficio IMU entro il 17 dicembre 2012.
- 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre etc.);
- 0,76 % per tutti gli altri immobili.
Detrazioni
Per l’abitazione principale e le sue pertinenze il Consiglio Comunale ha stabilito alcune agevolazioni.
a) Detrazione di 200 euro
Per l’abitazione principale e le sue pertinenze c’è una riduzione fissa sull’IMU di 200 euro. Ovviamente, se possedete la casa da meno di 12 mesi, la detrazione viene proporzionata ai mesi di possesso. Esempio: se siete proprietari da 6 mesi la detrazione è di 100 euro.
Nota bene: 15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero.
Se la casa è cointestata, la detrazione di 200 euro viene divisa in parti uguali tra i proprietari che vivono abitualmente e hanno la residenza in quella casa. Esempio: se siete 4 proprietari residenti in una casa in cui vivete abitualmente, ciascuno di voi ha diritto a una detrazione sull’IMU di 50 euro. Se, invece, la casa ha 4 proprietari ma solo 1 vive ed è residente in quella casa, solo lui ha diritto a tutta la detrazione di 200 euro.
Può succedere che la detrazione di 200 euro superi l’importo dell’IMU che dovete pagare sulla prima casa e le sue pertinenze. In questo caso l’IMU non si paga. Non si paga neppure se l’importo annuale dell’IMU risulta uguale o inferiore a 12 euro.
La detrazione di euro 200 si applica inoltre:
• agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• alle case popolari assegnate (IACP - ALER).
b) Detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
Avete altri 50 euro di detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che vive abitualmente con voi e ha la residenza nell’abitazione principale. Avete diritto alla detrazione per un massimo di 8 figli (max 400 euro). Se possedete la casa da meno di 12 mesi, anche la detrazione per i figli viene proporzionata ai mesi di possesso. Esempio: se siete proprietari da 6 mesi e avete 3 figli la detrazione totale è 75 euro (non 50+50+50=150). 15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero.
Come si calcola l’IMU passo dopo passo
1. Per calcolare l’IMU bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale. Trovate la rendita catastale sul rogito, sulla dichiarazione di successione o sulla visura catastale.
2. Aggiungete alla rendita catastale il 5%. Ottenete, così, la rendita catastale rivalutata.
3. Moltiplicate poi il valore che avete ottenuto per un moltiplicatore, previsto dalla legge, diverso per ciascuna categoria catastale:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri ecc.) esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);
Così facendo ottenete il valore catastale rivalutato.
Esempio: Abitazione: € 695,93 (rendita catastale) + 5% (rivalutazione) = € 730,73 (rendita catastale rivalutata) x 160 (moltiplicatore) = € 116.916,80 (valore catastale rivalutato).
4. Applicate poi al valore ottenuto queste aliquote:
• per l’abitazione principale e le sue pertinenze applicate lo 0,4%. Ottenete, così, l’importo dell’IMU. A questo valore, togliete eventuali detrazioni.
• per gli immobili diversi dall’abitazione principale applicate lo 0,76% per l’acconto. Per il saldo invece leggete le nuove aliquote da usare.
Ottenete, così, l’importo dell’IMU.
Nota bene: Questa quota, però, va suddivisa tra Comune e Stato perché sul modello F24 che compilate per pagare l’IMU dovete indicare le due quote separate.
Nota bene: se possedete la casa da meno di 12 mesi, l’IMU viene proporzionata ai mesi di possesso. 15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero.
L’importo dell’IMU va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi della cifra sono 49, per eccesso se i centesimi sono più di 49.
Il valore delle aree fabbricabili è determinato da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51 o 31, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Se vuoi approfondire, leggi i nostri esempi di calcolo.
Quando si paga
Potete pagare l’IMU per l’abitazione principale e le sue pertinenze in 3 oppure in 2 rate:
in 3 rate:
- 1^ rata: 1/3 entro il 18 giugno 2012
- 2^ rata: 1/3 entro il 17 settembre 2012
- 3^ rata: a conguaglio entro il 17 dicembre 2012
in 2 rate:
- 1^ rata: metà entro il 18 giugno;
- 2^ rata: a conguaglio entro il 17 dicembre 2012
Per tutti gli immobili che non sono l’abitazione principale (e le sue pertinenze), l’IMU si può pagare solo in due rate:
- 1^ rata: metà da pagare entro il 18 giugno;
- 2^ rata: a conguaglio da pagare entro il 17 dicembre 2012.
Si parla di conguaglio perché l’ultima rata deve essere ricalcolata sulla base delle nuove aliquote decise dal Consiglio Comunale.
Come si paga – il modello F24
Per pagare l’IMU bisogna compilare il modello F24, che trovate in banca, in posta o sul sito di Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Come si compila il modello F24
Nella sezione “IMU e tributi locali“per ogni immobile dovete:
1. indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile. Per gli immobili di Sesto il codice è I690.
2. barrate la casella “Saldo” per l’ultima rata di dicembre, la casella “Acconto” per quelle precedenti.
3. indicare alla voce “numero immobili” il numero degli immobili per i quali state pagando l’IMU: se possedete solo l’abitazione principale scrivete 1, altrimenti aggiungete anche il numero delle pertinenze. Esempio: abitazione principale + un box: indicare 2).
4. indicare il codice tributo dell’immobile:
• per l’abitazione principale e le sue pertinenze:
indicate su una sola riga il codice tributo 3912 e la cifra dell’IMU che dovete pagare. Nota bene: l’importo deve comprendere sia l’IMU per la casa, sia quella per le pertinenze e deve essere già ridotta delle detrazioni che vi spettano.
Alla voce “rateazione” indicate:
- 0101 se volete pagare in 2 rate (acconto + saldo). Anche a dicembre, in occasione del saldo, indicate il codice 0101.
- 0102 se volete invece pagare in 3 rate (2 rate di acconto + saldo). In questo caso nel pagamento del secondo acconto di settembre indicate alla voce” rateazione” il codice 0202, e nel momento del saldo a dicembre il codice 0101.
Alla voce “detrazione” indicate l’importo di tutte le detrazioni che vi spettano (vedi paragrafo 5) proporzionato, però, al numero di rate che dovete pagare. Esempio: se siete unici proprietari, avete due figli e avete deciso di pagare l’IMU in due rate, dovete scrivere nella voce “detrazione” 150 Euro (200 euro per l’abitazione principale più 100 euro per i figli = 300 euro, diviso per le 2 rate = 150 euro).
• per gli immobili diversi dall’abitazione principale:
dovete indicare l’IMU che è destinata al Comune, e quella destinata allo Stato (vedi paragrafo 2).
Per questo motivo, bisogna compilare due righe nel modello F24, una per la quota destinata al Comune, una per la quota destinata allo Stato, e indicare il codice tributo adeguato.
- Per la quota IMU del Comune:
3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 per i terreni
3916 per le aree fabbricabili
3918 per gli altri fabbricati
3923 per gli interessi da accertamento
3924 per sanzioni da accertamento
- Per la quota IMU dello Stato:
3915 per i terreni
3917 per le aree fabbricabili
3919 per gli altri fabbricati
Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.
Dichiarazione IMU
Al momento il Ministero delle Finanze si è limitato a fissare al 30 novembre 2012 la data di presentazione della dichiarazione IMU. Entro la stessa data verranno indicati i casi in cui sarà necessario presentare la dichiarazione e verrà approvato il relativo modello.
Riferimenti normativi
L’IMU, anticipata in via sperimentale dal 2012, è disciplinata dall’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214.
Sono da considerare anche gli articoli 8 - 9 - 14 del dlgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modificazioni che dettano la disciplina originaria dell’IMU e il dlgs. 504/1992 istitutivo dell’ICI, in quanto compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata ed infine il decreto legge 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012 n. 44.
Approfondimenti
IMU - come calcolarla e come pagarla si trova in:
- Da sapere per - Avere a che fare con il Comune - Pagare i tributi
- Da sapere per - Pagare le tasse - Imposte comunali
- Info su misura - Contribuente
- Sportelli - Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - Tributi e tariffe











