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Straniero

Regolarizzazione di colf e badanti

Dall’1 al 30 settembre 2009 è possibile presentare la domanda di emersione di lavoro irregolare per colf e badanti (legge n. 102 del 3 agosto 2009).

La domanda permette di:

  • sanare gli obblighi contributivi del datore di lavoro per il periodo dall’1 aprile al 30 giugno 2009 
  • far acquisire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai lavoratori extracomunitari che ne sono attualmente privi.

Attenzione! Per chi è in attesa dell’esito del “decreto flussi”, la presentazione della dichiarazione di emersione comporta la rinuncia alla richiesta di nullaosta presentata ai sensi del “decreto flussi” nel 2007/2008.

Chi può presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può essere:

  • cittadino italiano
  • cittadino di uno stato membro della UE
  • cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9D.Lgs. 286/98 T.U. sull’immigrazione, cioè la ex carta di soggiorno)
  • cittadino extracomunitario con carta di soggiorno in quanto famgiliare di cittadino comunitario

Lavoratori che possono essere regolarizzati

  • cittadini italiani
  • cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno
  • cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, irregolarmente impiegati in attività di assistenza e di sostegno al bisogno familiare
  • cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che non consente attività lavorativa
  • cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di cui è stato rifiutato il rinnovo e scaduto da oltre 60 giorni
  • cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per attesa di riconoscimento dello status di rifugiato

Lavoratori che non possono essere regolarizzati

Non può essere regolarizzato il lavoratore extra Unione Europea che:

  • è destinatario di un provvedimento di espulsione
  • risulta segnalato in base agli accordi internazionali per la non ammissione nel territorio
  • è stato condannato per reati gravi (anche senza sentenza definitiva e anche a seguito di patteggiamento).

Condizioni necessarie per presentare la domanda

E’ possibile presentare la domanda:

  • se alla data del 30 giugno 2009 il rapporto di lavoro irregolare sussisteva da almeno 3 mesi, quindi  dal 1 aprile 2009
  • se il rapporto continua a sussistere alla data di presentazione della domanda
  • se il rapporto di lavoro ha per oggetto:
    - assistenza per sé o per altri famigliari, anche non conviventi, non autosufficienti (badante)
    - lavoro domestico di assistenza al bisogno familiare (colf)

Il versamento del contributo forfettario

Il datore di lavoro prima presentare la domanda deve versare il contributo di euro 500,00,  usando il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”. Il versamento si fa in banca, presso gli agenti della riscossione o in posta.
L’importo non è deducibile nella dichiarazione dei redditi e non è rimborsabile in caso di rigetto della domanda.

Quando e dove si presenta la domanda

Nel caso di  lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, la dichiarazione di emersione deve essere compilata utilizzando il Modello LD-EM2009 (scaricabile dal sito www.inps.it – sezione Moduli) e presentata all’Inps in questi modi:
- direttamente on line collegandosi al sito www.inps.it
- attraverso il Contact Center al numero 803164
- andando agli sportelli dell’INPS
- spedendola per posta ad una sede Inps con raccomandata AR

Nel caso di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, il datore di lavoro presenta la domanda dal 1 al 30 settembre, solo per via telematica allo “Sportello Unico per l’Immigrazione”.
Vai al sito del Ministero dell’ interno.
Gli enti convenzionati per le procedure del rinnovo dei permessi di soggiorno (per es. i patronati) possono offrire gratuitamente assistenza per inoltrare la domanda.
La copia della ricevuta di inoltro della dichiarazione, disponibile tre giorni dopo l’invio, va consegnata al lavoratore.

I patronati a cui puoi rivolgerti a Sesto

CAF ITAL UIL
viale Marelli 497, tel. 02671103427
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
CAF CISAL
Via Risorgimento 99, tel. 0236522074, fax 0236521723,
infofiscalservice@fastwebnet.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
CAF ACLI
Via G. D’Arco 118, tel. 022620032, fax 022422380, 
info@acliservice.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. 

La domanda per il lavoratore senza permesso di soggiorno

Vengono prese in considerazione solo le domande con indicati:

  • estremi anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro (titolo di soggiorno se è extra UE)
  • generalità, nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extra UE
  • tipologia del rapporto e modalità di impiego (colf/badante)
  • se il lavoratore è regolarizzato come colf, attestazione che nel 2008 il reddito imponibile del datore di lavoro (nucleo familiare monoreddito) non è inferiore a euro 20.000,00, oppure (se nucleo familiare plurireddito) non è inferiore a euro 25.000,00
  • attestazione del periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione 
  • dichiarazione che la retribuzione non è inferiore a quella del CCNL e che l’orario di lavoro non è inferiore a 20 ore settimanali
  • proposta di contratto di lavoro
  • estremi del versamento del contributo forfettario.

Attenzione! Le domande non complete non sono ammesse.

Per la domanda serve anche il codice di una marca da bollo da € 14,62, non utilizzata per altre richieste.

Quante domande si possono presentare

Nel caso di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, ogni nucleo familiare può presentare una dichiarazione di emersione per colf e due per badante. In questo caso occorre che la certificazione sanitaria indichi la necessità dell’intervento di due lavoratori.

Esiti della domanda nel caso di lavoratore senza permesso di soggiorno

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione a partire da ottobre 2009:

  • se la domanda è ammissibile e la Questura dà il nullaosta, convoca datore di lavoro e lavoratore per stipulare il contratto di lavoro e per la richiesta del permesso di soggiorno
  • se la domanda è inammissibile e/o la Questura segnala l’impossibilità di procedere per uno dei  motivi stabiliti dalla legge, comunica al datore di lavoro il rifiuto della domanda.

In caso di esito positivo, entro 24 ore dalla stipula del contratto di lavoro, il datore deve comunicare l’assunzione all’INPS. I funzionari INPS saranno disponibili presso lo Sportello Unico al momento stesso della stipula del contratto di lavoro.

La certificazione di non autosufficienza

Per la regolarizzazione di personale extracomunitario addetto all’assistenza, quando lo Sportello Unico per l’Immigrazione convoca il datore di lavoro e il lavoratore, è necessario portare la certificazione della ASL o di un medico convenzionato con il SSN, che attesta la non autosufficienza della persona assistita.
Se si presenta domanda per due badanti, la certificazione deve specificare che sono necessari due lavoratori per l’assistenza.
La persono assistita deve risultare non autosufficiente già alla data da cui decorre la regolarizzazione (1 aprile 2009) e il medico deve specificamente farvi riferimento.
La certificazione non è richiesta se la persona assistita ha già il riconoscimento di invalidità civile (purché con decorrenza non successiva al 1 aprile 2009) .

Per il rilascio del permesso di soggiorno

Al termine dell’iter il lavoratore deve possedere tutti i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. In particolare è necessaria l’idoneità alloggiativa, che va attentamente presa in considerazione fin dal momento dell’inoltro della domanda.

Effetti giuridici sulla normativa vigente

Dall’entrata in vigore della normativa e sino alla conclusione delle procedure stabilite per l’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati dal processo di emersione.
L’esito positivo della domanda comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi relativi al rapporto di lavoro, anche di tipo finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
L’esito positivo della domanda relativa al lavoratore extra UE senza permesso di soggiorno determina anche l’estinzione  dei reati relativii all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

Regolarizzazione di colf e badanti si trova in:

STAMPA

badante passeggia con un anzianobadante con un anziano

Ufficio

Sportello Assistenza Familiare
via G. Boccaccio n. 257
Sesto San Giovanni (Mi)
tel:02/2496768 (servizio di segreteria telefonica)
Scrivici
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