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Contribuente

I.C.I. - imposta comunale sugli immobili

Chi

Sono soggetti passivi dell’imposta:

  • i proprietari di fabbricati o di aree fabbricabili
  • i proprietari di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili
  • il locatario, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria
  • il concessionario di aree demaniali

I soggetti indicati sono tenuti a comunicare al Comune il costituirsi, il modificarsi o l’estinguersi della soggettività passiva.
Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare quelle variazioni che riferite agli immobili oggetto dell’imposta, incidono sulla determinazione della stessa.
Le variazioni intervenute nell’anno 2007 dovranno essere comunicate, utilizzando il modello ministeriale "I.C.I. dichiarazione per l’anno 2007", entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007.

Quanto

Sono elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell’imposta, il valore degli immobili assoggettati alla stessa, le aliquote determinate annualmente dal Comune, le eventuali condizioni oggettive (stato dell’immobile) o soggettive (condizioni di reddito, di salute ecc. del contribuente) eventualmente significative ai fini dell’abbattimento della medesima. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale, la normativa vigente riconosce sempre una detrazione d’imposta pari a € 118,79.

Ulteriore detrazione
L’art.1, comma 5, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha stabilito che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 delD.Lgs. n. 504/92. L’ulteriore detrazione non può essere comunque superiore a 200 euro e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artisti o storici).

Quando

Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato in due rate:

  • la prima, dal 1° al 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

In alternativa, l’imposta potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli bancari o l’Esattoria con accredito in conto corrente postale n. 88658034 intestato a Equitalia Esatri SpA-Sesto San Giovanni-MI-ICI.
L’utilizzo del Modello Unico di pagamento (MOD. F.24) di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è una modalità di pagamento comunque ammessa.
I codici da indicare nell’apposita sezione ICI e Tributi Locali sono:

  • Codice Comune I 690
  • Codice tributo
  • 3901 ICI abitazione principale
  • 3902 ICI terreni agricoli
  • 3903 ICI aree fabbricabili
  • 3904 ICI altri fabbricati
  • 3906 ICI interessi
  • 3907 ICI sanzioni
  • 3900 ulteriore detrazione ICI a carico dello Stato

Il versamento potrà essere accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo la possibilità di compensare eventuali crediti I.C.I. degli anni precedenti.

I.C.I. - imposta comunale sugli immobili si trova in:

STAMPA

Il portale del cittadino dal 20/08/01 è iscritto nel registro dei periodici (n.1536) del Tribunale di Monza

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