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Associazioni

Associazioni: cosa sono e le tappe per fondarle

Cos’è un’associazione

Un’associazione senza scopo di lucro è un soggetto giuridico attraverso il quale una pluralità di persone decide di riunirsi per perseguire uno scopo comune. La libertà di associarsi, cioè di mettersi insieme, per uno scopo è l’elemento costitutivo dell’associazione. 

Gli elementi essenziali di un’associazione sono quindi le persone, lo scopo ed eventualmente un patrimonio.

Come si fonda un’associazione

Il contratto associativo, sottoscritto dai soci, è costituito dall’atto costitutivo. Lo statuto rappresenta “il come stare insieme” o meglio come la pluralità di persone intende organizzarsi per il raggiungimento degli scopi prefissati.
Affinché lo statuto e l’atto costitutivo possano avere efficacia oltre che tra i soci, anche nei confronti di terzi estranei all’associazione, dovranno assumere una delle tre seguenti forme:

  • scrittura privata registrata: i soci provvedono attraverso la registrazione a fornire all’atto una data certa;
  • scrittura privata autenticata: i soci dopo aver redatto lo statuto, provvedono a far autenticare l’atto da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale;
  • atto pubblico: è redatto da un notaio alla presenza dei soci fondatori, fornendo così garanzia di trasparenza e pubblicità all’atto.

Lo statuto e l’atto costitutivo, redatti in una di queste tre modalità, dovranno essere depositati presso la Direzione Regionale delle Entrate competente per zona (nel caso in cui venga stilato da un notaio, provvederà egli stesso); presso lo stesso ufficio potrà essere richiesto il codice fiscale per l’ente che fornirà quindi allo stesso una posizione fiscale.

La registrazione degli atti avrà un costo pari a € 168,00, mentre l’attribuzione del codice fiscale risulterà gratuita; sugli atti inoltre dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 linee.

In riferimento le associazioni, che sin da subito si configurano come organizzazione di volontariato adottando i criteri definiti dalla Legge sul volontariato 266/91, non dovranno sostenere tali costi poiché tra le agevolazione fiscali sono previste sia l’esenzione dall’imposta di registro (ex art. 8 L. 266/91) sia dall’imposta di bollo (ex art 8 L. 266/91) per la registrazione di atti costitutivi e statuti.

Iscrizione ai Registri

A questo punto l’associazione munita di statuto e atto costituivo registrati e munita di posizione fiscale, potrà decidere di iscriversi ai Registri che la Regione Lombardia ha istituito.
Infatti, la Regione Lombardia ha recepito l’art 18 delle costituzione (libertà di associazione) con leggi regionali cosiddette “speciali” istitutive di altrettanti Registri all’interno dei quali è possibile iscrivere le diverse associazioni. Lo scopo è di riconoscere le diverse tipologie associative per il valore che esprimono e quindi per meglio definire e regolare i rapporti tra le medesime e i vari livelli amministrativi (dalla Provincia alla Regione stessa).

La scelta di iscriversi in un registro piuttosto che in un altro risulta quindi essere un’opportunità specifica per acquisire un rapporto privilegiato con le amministrazioni, oltre che in alcuni casi (vedi legge sul volontariato) attribuire facilitazioni sul versante amministrativo-fiscale. D’altro canto le stesse norme regionali chiedono per l’iscrizione il rispetto di diversi requisiti a garanzia delle condizioni espresse all’interno delle norme attraverso elementi formali e sostanziali cui le associazioni devono corrispondere.

E’ possibile quindi dare all’associazione diversi tipi di connotazione a seconda delle finalità, delle modalità di attuazione e dei soggetti ai quali vengono rivolte le attività.

Le principali leggi regionali

  • legge 22/93 “Disciplina del volontariato”;
  • legge 28/96 “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”;
  • legge 23/99 “Politiche Regionali per la famiglia”.

La legge 22/93 disciplina quindi le associazioni di volontariato e determinandone anche il contenuto statutario ai fini dell’iscrizione al Registro del Volontariato:

  • l’assenza dei fini di lucro
  • la democraticità della struttura
  • l’elettività e la gratuità delle cariche associative
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
  • i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti
  • i criteri e l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Le associazioni che rispettano tali requisiti potranno quindi procedere all’iscrizione al Registro Regionale Generale del Volontariato che risulta essere articolato in due sezioni, una Provinciale ed una Regionale. L’iscrizione ad una o all’altra sezione viene effettuata sulla base della portata territoriale dell’associazione, se cioè essa si esplicita su base Regionale o Provinciale.

La legge regionale 28/96 disciplina l’associazionismo in ogni sua forma ed espressione determinandone anche il contenuto statutario ai fini dell’iscrizione al registro dell’associazionismo:

  • l’assenza di lucro
  • la democraticità dell’Ente
  • l’elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali
  • la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali
  • i criteri di ammissione degli aderenti
  • i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio
  • gli obblighi dei soci
  • diritto dei soci e garanzie di recesso senza oneri per i soci
  • pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona
  • pubblicità degli atti e dei registri
  • l’obbligo di formazione del bilancio con l’indicazione dell’organo che lo approva
  • modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati
  • quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 21 cc ed art. 2 l.r. 28/1996
  • quorum necessari per la convocazione e per l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c.
  • operatività da almeno 2 anni.

Le associazioni che rispettano tali requisiti potranno quindi procedere all’iscrizione al Registro dell’Associazionismo, articolato in due sezioni, una Provinciale ed una Regionale. A quest’ultima sezione si iscrivono le associazioni che operano in almeno due province o tre comunità montane, che fungano da coordinamento di almeno 5 associazioni iscritte nei registri provinciali.

Questo registro risulta incompatibile con le seguenti tipologie di enti:

  • i circoli ricreativi (l.r. n. 24/1988)
  • le cooperative sociali (l.r. n. 16/1993)
  • associazioni di volontariato (l.r. n. 22/1993)
  • società di mutuo soccorso (l.r. n. 28/1994).

La Legge 23/99 disciplina le associazioni di solidarietà famigliare e cioè formazioni di privato sociale che abbiano quale oggetto sociale:

  • organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura famigliare, anche mediante l’organizzazione di “banche del tempo”;
  • promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

Le associazioni che intendono iscriversi a tale registro, oltre a perseguire nello svolgimento delle proprie attività, le finalità di cui all’art. 5 comma 1 L.R. 23/99, dovranno contenere nello statuto gli stessi requisiti previsti per le associazioni ex lege 28/96.

Le informazioni sono state fornite dall’area Consulenza del CIESSEVICentro di servizio per il volontariato per la Provincia di Milano.

Info

La sede CIESSEVI è in piazza Castello 3, 20121 Milano, tel. 0245475850, fax 0245475458, e-mail: segreteria@ciessevi.org
È aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

La delegazione territoriale Ciessevi per Sesto San Giovanni - Cologno è in Via B. Croce 28, 20099 Sesto San Giovanni, tel. 0224309442, e-mail: sesto-cologno.dt@ciessevi.org
Orari di apertura al pubblico:
- mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00

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