Controllare le caldaie è un dovere civico poiché preserva la salute propria e di tutti i cittadini. Il buon funzionamento degli impianti permette una corretta combustione con conseguente riduzione dell’impatto ambientale.
Grazie agli interventi preventivi si riducono i consumi di gas e di manutenzione, quindi le spese.
Chi
Secondo la legge, è il responsabile dell’impianto (l’occupante dell’appartamento o l’amministratore nel caso di un condominio) che deve preoccuparsi di effettuare la manutenzione periodica.
Se il responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 14 della DGR n. 8/6033 del 5 dicembre 2007.
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un’impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla Legge n. 46/90. 01.
Con la nuova normativa i cittadini non devono più recarsi in Comune per la consegna della dichiarazione e il ritiro del bollino verde, perché è il manutentore che, dopo aver controllato l’impianto, appone il bollino verde e trasmette al Comune la dichiarazione.
Quando
Il periodo di dichiarazione per la campagna 2008-2009 inizierà il 1 Agosto 2008 e si concluderà il 31 Luglio 2009.
Quanto
Il bollino verde (etichetta di identificazione) ha un costo di € 7,00 + € 1,00 per contributo Regione Lombardia., da pagarsi ogni 2 anni, al manutentore.
Il mancato acquisto comporta per il responsabile il pagamento di una sanzione.
Procedura per la dichiarazione degli impianti termici autonomi
Ecco i passi:
- Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma il rapporto di controllo tecnico ( allegato G ).
- Il responsabile dell’impianto firma il rapporto per presa visione.
- Il manutentore provvede ad apporre sull’allegato G il bollino verde rilasciato dal Comune di Sesto San Giovanni, che ne attesta il pagamento e l’identificazione.
- A questo punto il manutentore trasmette la dichiarazione di avvenuta manutenzione ( allegato G ) al Comune di Sesto San Giovanni e provvede alla compilazione del file informatico della Regione Lombardia ( Catasto Regionale ).
Impianto di nuova installazione
In questo caso l’installatore, entro il giorno 15 del mese successivo all’installazione, deve presentare al Comune la seguente documentazione:
allo Sportello Unico per l’edilizia:
- dichiarazione di conformità dell’impianto, in originale, relativa all’installazione della nuova caldaia, corredata dagli allegati obbligatori:
- certificato attestante il possesso dei requisiti professionali dell’installatore (es. iscrizione alla Camera di Commercio)
- schema dell’impianto
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati
al Servizio Tutela Ambientale:
- rapporto di controllo tecnico ( allegato G ) compilato alla prima accensione, con riportati i risultati della prova combustione
- scheda identificativa dell’impianto (pagina in duplice copia all’interno del libretto di impianto).
La prova di combustione è obbligatoria alla prima accensione. Senza l’esecuzione di tale prova la caldaia non può essere utilizzata.
Per i 2 anni successivi, l’impianto non è soggetto a verifica da parte del Comune se è stata inviata la documentazione sopra indicata entro 30 giorni dalla data di installazione.
Interventi di manutenzione e prova combustione
La manutenzione deve essere effettuata come disposto dalla DGR 5 dicembre 2007 n. 8/6033, che all’art. 9 dispone che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:
- conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle analoghe istruzioni disponibili a corredo dell’impianto;
- in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
E nel caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione e verifica del rendimento di combustione ( prova combustione ) di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:
- ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- annualmente per tutti gli altri impianti termici.
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 24 del 2/12/2006
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
DGR n. 6033 Disposizioni impianti termici
Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.
Dpr 412/93 integrato Dpr 551/99
Impianti termici autonomi - dichiarazione per le caldaie si trova in:







