Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 18.12.97 n. 472 e succ. modificazioni
Omesso o insufficiente versamento
Il contribuente, ove non avesse provveduto entro i termini prescritti al versamento dell’imposta, o avesse provveduto in modo parziale, può versare per intero o integrare l’imposta, provvedendo egli stesso alla contestuale liquidazione delle sanzioni e degli interessi secondo i criteri di calcolo di seguito indicati:
Versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del versamento della rata
imposta dovuta maggiorata di:
- sanzione pari al 3,75 % dell’imposta non versata
- interessi moratori, al tasso legale del 2,5%, rapportati ai giorni di ritardo fino al 31/12/2007 decorrenti dalla data di scadenza del versamento
- interessi moratori, al tasso legale del 3%, rapportati ai giorni di ritardo dal 01/01/2008
formula calcolo interessi: imposta x tasso legale interessi x gg. diviso 36500.
Versamento effettuato entro 1 anno dalla commissione dell’errore o dell’omissione
imposta dovuta maggiorata di:
- sanzione pari al 6 % dell’imposta non versata
- interessi moratori, al tasso legale del 2,5 %, rapportati ai giorni di ritardo fino al 31/12/2007 decorrenti dalla data di scadenza del versamento
- interessi moratori, al tasso legale del 3 %, rapportati ai giorni di ritardo dal 01/01/2008
formula calcolo interessi: imposta x tasso legale interessi x gg. diviso 36500.
Il versamento potrà essere effettuato:
- utilizzando il bollettino con caratteri in colore rosso, intestato a Equitalia Esatri SpA - Sesto San Giovanni -MI - ICI - n. 88658034 indicando nelle caselle relative agli immobili solo il dato afferente all’imposta dovuta, mentre la cifra corrisposta dovrà essere comprensiva di interessi e sanzioni e barrando la casella "Ravvedimento".
- utilizzando il Mod. F24 compilando l’apposita sezione ICI e tributi locali ed indicando, a seconda del caso, i seguenti codici:
- Codice Comune I 690
- Codice tributo
- 3901 ICI abitazione principale
- 3902 ICI terreni agricoli
- 3903 ICI aree fabbricabili
- 3904 ICI altri fabbricati
- 3906 ICI interessi
- 3907 ICI sanzioni
Anche in questo caso è necessario barrare la casella "Ravv."
Il versamento potrà essere accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo la possibilità di compensare eventuali crediti ICI degli anni precedenti.





