Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, devono tenere sgomberato il marciapiede o, se non esiste il marciapiede, uno spazio di 2 metri antistante la loro proprietà. La neve deve essere raccolta lungo il bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. La neve deve essere rimossa anche da tetti spioventi, cornicioni, balconi e alberi.
Quando gela i proprietari di immobili devono provvedere a spargere sui marciapiedi antistanti la loro proprietà segatura, sabbia o altro materiale idoneo per impedire che si sdruccioli. I proprietari provvedono a rompere i ghiaccioli pendenti dai tetti, cornicioni, balconi, terrazze o altro.
I titolari di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione comunale per occupazioni di suolo pubblico per ragioni di commercio o altro, sono obbligati a mantenere sgombro dalla neve il tratto di suolo pubblico da loro occupato.





